Art. 1.

      1. È vietato l'uso dei telefoni mobili nelle scuole di ogni ordine e grado durante le attività didattiche.
      2. Ogni alunno e ogni insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado ha l'obbligo di spegnere il telefono mobile all'inizio dell'attività didattica; è possibile riaccendere il telefono mobile solamente alla conclusione dell'attività didattica.